tag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post1912901191563487461..comments2024-01-17T14:27:51.056+01:00Comments on quattrocentotré: scusi ho sbagliato numeroandrea 403http://www.blogger.com/profile/16233101088938823389noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-48542749119806455702013-11-19T21:51:42.425+01:002013-11-19T21:51:42.425+01:00@Milo grazie e ben ritrovato... facebook è solo un...@<b>Milo</b> grazie e ben ritrovato... facebook è solo un appendice del blog, facebook non mi piace, ma visto che tanto devo loggarmi per lavoro faccio fruttare la cosa anche per 403.<br /><br />@<b>Carlo</b> ma quindi sono stati ancora più gonzi di quanto già mi era parso... mi hanno perso come cliente per incompetenza. Be'... non riesco a dolermene, non oso immagina cosa avrebbe significato gestire un sinistro con simili babbei.andrea 403https://www.blogger.com/profile/16233101088938823389noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-90851092617814424892013-11-18T09:11:58.487+01:002013-11-18T09:11:58.487+01:00Legge 40/2007 (cioè conversione in legge del decre...Legge 40/2007 (cioè conversione in legge del decreto bersani):<br />1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni".<br /><br />2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br />"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.<br /><br />Quindi: il decreto bersano non precisa che si possa recuperare la CU da una polizza attiva; inoltre l'attestazione vale 5 anni.<br /><br />Vendita, demolizione, furto, etc... (al fine di recuperare la classe CU) non riguardano il decreto bersani, ma un'altra normativa (provvedimento ISVAP 2590).<br /><br />Concludo: se la plizza è annullata (come sopra, per vendita, demolizione, etc) allora si recupera la CU applicando il provvedimento 2590... altrimenti c'è il decreto bersani.Carlohttps://www.blogger.com/profile/07964134714925841273noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-56012735205617882272013-11-17T12:53:06.324+01:002013-11-17T12:53:06.324+01:00Ah, ecco, bentornato. Sto via dall'Italia quas...Ah, ecco, bentornato. Sto via dall'Italia quasi due mesi e quando torno ti ritrovo su fb? (proprio quando io sto progettando di uscirne). Ovviamente non approvo, e coerentemente ho cliccato sul tuo "segui". Trovo anche nuovi commentatori, bene, son contento.milo temesvarhttps://www.blogger.com/profile/08248470505432862415noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-9331178404461627282013-11-17T10:14:45.534+01:002013-11-17T10:14:45.534+01:00@carlo, il link che mi metti mi dà "500 Inter...@carlo, il link che mi metti mi dà "500 Internal Server Error" (ma ci sono arrivato uguale). Comunque, vuoi dire che la legge bersani si applica anche a polizze scadute (da tot giorni)? Se fosse così sono ancor più super-coglioni, perché hanno perso un cliente aggratis!<br /><i>(ho provato a guardare un po' in rete e forse il punto è che – tra la miriade di documenti richiesti – NON certa il certificato di rottamazione dell'auto precedente, mi pare di aver capito che in assenza di quello o di un atto di vendita il passaggio di CU non sia applicabile, però sarebbe bastato chiederlo, mah...)</i><br /><br />@gli altri: già...<br />ciao!andrea 403https://www.blogger.com/profile/16233101088938823389noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-10768444546478396672013-11-17T09:14:23.225+01:002013-11-17T09:14:23.225+01:00C'è qualcosa che non torna (tecnicamente parla...C'è qualcosa che non torna (tecnicamente parlando) in quello che ti hanno detto..."e allora mi spiace ma non può usufruire della legge Bernsani, devo metterla in classe quattordicesima." (perchè la "vecchia polizza è scaduta). Fossi in te scriverei un reclamo alla compagnia e a IVASS (http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?numObj=191573&nomeSezione=PER_IL_CONSUMATORE).Carlohttps://www.blogger.com/profile/07964134714925841273noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-79961326711290272962013-11-16T01:16:01.197+01:002013-11-16T01:16:01.197+01:00Tra questo post e il precedente non so qual è più ...Tra questo post e il precedente non so qual è più kafkiano :oD<br />Robertonoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6399753984598054818.post-11595952691641615962013-11-14T14:03:57.569+01:002013-11-14T14:03:57.569+01:00Ahaha, hai fatto bene!
Epica conclusione del trit...Ahaha, hai fatto bene! <br />Epica conclusione del trittico di post automobilistici.<br /><br />Moz-MikiMozhttps://www.blogger.com/profile/14624896206656942402noreply@blogger.com