Recent Posts

giovedì 14 novembre 2013

scusi ho sbagliato numero

Mentre quattrozerotre dormiva ho cambiato automobile e, per l'occasione, ho pensato di cambiare pure assicurazione facendo una polizza online (ne ho parlato nei post di ieri e ier l'altro).

io – Buongiorno, come dicevo al suo collega vi ho mandato un fax in cui vi autorizzo l'addebito su un numero sbagliato di carta di credito. Se mi dice come faccio a farvi avere la correzione immagino che si possa finalmente far partire la mia assicurazione.

lui – Sì, un attimo, mi faccia controllare...

lui – ...

lui – Ok, è tutto a posto, la vecchia polizza da cui prende la classe di merito è ancora in corso, giusto?

io – Eh, no... lo era quando ho cominciato questa odissea con voi, ma nel frattempo è scaduta.

lui – ... e allora mi spiace ma non può usufruire della legge Bernsani, devo metterla in classe quattordicesima. Il premio annuo a pagare diventa... aspetti un attimo... ecco: millemila fantastiliardi di euro.

io – Ma a questo punto mi conviene restare con la mia vecchia assicurazione, lì sono in classe terza.

lui – Sicuramente sì.

io – Beh... allora... come non detto, grazie.

lui – Ecco, però dovrebbe fare ancora una cosa...

io – Cioè?

lui – Dovrebbe mandare un fax al nostro ufficio preposto in cui annulla l'autorizzazione al prelievo dalla carta di credito. Ma, mi raccomando, deve scrivere il numero sbagliato che c'era nel primo fax che ci ha mandato, non il suo vero numero di carta.

io – Mi scusi, mi faccia capire, io non ho stipulato la polizza per cui vi ho mandato l'autorizzazione a prelevare dalla mia carta di credito e quindi voi NON DOVETE prelevare nulla. In ogni caso quella non è la mia carta perché ho sbagliato a darvi il numero e quindi voi NON POTETE prelevare nulla. E devo mandarvi lo stesso un fax in cui vi revoco l'autorizzazione a prendere dei soldi da una carta di credito che comunque non è la mia?

lui – Sì, è così...

io – Va bene, ma devo avvisarla che questo tipo di pratiche io le evado tassativamente entro due giorni lavorativi, quindi non ho la più pallida idea se e quando manderò il fax.

lui – Eh?...

io – Arrivederci.

7 commenti:

MikiMoz ha detto...

Ahaha, hai fatto bene!
Epica conclusione del trittico di post automobilistici.

Moz-

Roberto ha detto...

Tra questo post e il precedente non so qual è più kafkiano :oD

Carlo ha detto...

C'è qualcosa che non torna (tecnicamente parlando) in quello che ti hanno detto..."e allora mi spiace ma non può usufruire della legge Bernsani, devo metterla in classe quattordicesima." (perchè la "vecchia polizza è scaduta). Fossi in te scriverei un reclamo alla compagnia e a IVASS (http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageGenerica.jsp?numObj=191573&nomeSezione=PER_IL_CONSUMATORE).

andrea 403 ha detto...

@carlo, il link che mi metti mi dà "500 Internal Server Error" (ma ci sono arrivato uguale). Comunque, vuoi dire che la legge bersani si applica anche a polizze scadute (da tot giorni)? Se fosse così sono ancor più super-coglioni, perché hanno perso un cliente aggratis!
(ho provato a guardare un po' in rete e forse il punto è che – tra la miriade di documenti richiesti – NON certa il certificato di rottamazione dell'auto precedente, mi pare di aver capito che in assenza di quello o di un atto di vendita il passaggio di CU non sia applicabile, però sarebbe bastato chiederlo, mah...)

@gli altri: già...
ciao!

milo temesvar ha detto...

Ah, ecco, bentornato. Sto via dall'Italia quasi due mesi e quando torno ti ritrovo su fb? (proprio quando io sto progettando di uscirne). Ovviamente non approvo, e coerentemente ho cliccato sul tuo "segui". Trovo anche nuovi commentatori, bene, son contento.

Carlo ha detto...

Legge 40/2007 (cioè conversione in legge del decreto bersani):
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.

Quindi: il decreto bersano non precisa che si possa recuperare la CU da una polizza attiva; inoltre l'attestazione vale 5 anni.

Vendita, demolizione, furto, etc... (al fine di recuperare la classe CU) non riguardano il decreto bersani, ma un'altra normativa (provvedimento ISVAP 2590).

Concludo: se la plizza è annullata (come sopra, per vendita, demolizione, etc) allora si recupera la CU applicando il provvedimento 2590... altrimenti c'è il decreto bersani.

andrea 403 ha detto...

@Milo grazie e ben ritrovato... facebook è solo un appendice del blog, facebook non mi piace, ma visto che tanto devo loggarmi per lavoro faccio fruttare la cosa anche per 403.

@Carlo ma quindi sono stati ancora più gonzi di quanto già mi era parso... mi hanno perso come cliente per incompetenza. Be'... non riesco a dolermene, non oso immagina cosa avrebbe significato gestire un sinistro con simili babbei.